STATUTO SOCIALE

(aggiornato alle modifiche dell’art. 90 Legge 289/02 , alle successive modificazioni di cui alla Legge 128/2004 e alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273 del 15 luglio 2004)


Art. 1 – Denominazione e sede

1.1 Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in Bergamo, viale V. Emanuele n° 56, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) denominata “CLAN2”.


Art. 2 – Scopo

2.1 L’associazione é apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita del CLAN2 non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2.2 Il CLAN2, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per   finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla FISI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina.
 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, il CLAN2 potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate.
 Nella propria sede, sussistendone i presupposti, il CLAN2 potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
2.3 Il CLAN2 è altresì caratterizzato dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
2.4 Il CLAN2 accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
2.5 Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società  e Associazioni affiliate.
2.6 Il CLAN2 s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.


Art. 3 – Durata


3.1 La durata del CLAN2 é illimitata e potrà essere sciolto esclusivamente con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.


Art. 4 – Soci


4.1 Possono far parte del CLAN2, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, svolte dall’Associazione,  previa richiesta di iscrizione e che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Sport Invernali e dei suoi organi.
4.2 Tutti coloro che intendono far parte del CLAN2 dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
 Qualora il socio sia già classificato con altra società in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I., dovrà allegare alla domanda di ammissione il nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente dell’associazione di provenienza.
4.3 Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.
4.4 La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, é subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro la cui decisione é ammesso appello all’Assemblea Generale dei Soci.
4.5 In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del CLAN2 e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’ associato minorenne.


Art. 5 – Diritti dei soci


5.1 Dal momento dell’ammissione tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale, godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5.2 Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno del CLAN2.
5.3 La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la eventuale Sede Sociale, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.


Art. 6 – Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari


6.1 I soci cessano di appartenere al CLAN2 nei seguenti casi:

      1. dimissione volontaria
      2. morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno
      3. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute scorrette, entro e fuori il CLAN2, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo o danno al buon funzionamento del sodalizio.

6.2 Il provvedimento di radiazione, deliberato dal Consiglio Direttivo, non é immediatamente esecutivo ma deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria che ne disamina gli addebiti in contraddittorio con il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all’interessato e al Comitato Regionale della F.I.S.I. gli eventuali provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.

6.3 L’associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.


Art. 7 – Organi sociali


7.1 Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea Generale dei soci
b) il Presidente
c)il Consiglio Direttivo


Art. 8 – Assemblea

8.1 L’Assemblea Generale dei soci é il massimo organo deliberativo del CLAN2 ed é convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8.2 La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

1. almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento della quota sociale all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno; in tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;
2. almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

8.3 L’Assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
8.4 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
8.5 L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori, i candidati alle stesse.
8.6 Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8.7 Di ogni Assemblea verrà redatto il relativo verbale, firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.


Art. 9 – Diritti di partecipazione


9.1 Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie del CLAN2 i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
9.2  In Assemblea ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, non più di due Associati.


Art.10 – Assemblea Ordinaria


10.1 La convocazione dell’Assemblea Ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
10.2 La convocazione avverrà almeno 8 giorni prima mediante invito scritto agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, con indicati: il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
10.3 L’Assemblea Ordinaria dei soci si riunisce per deliberare in merito a:

a) approvazione della relazione programmatica e dei bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo
b) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
c) nomina di due scrutatori tra i soci maggiorenni
d) ratifica di eventuali provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo
e) qualsiasi altra materia indicata nell’ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria.


Art.11 – Assemblea Straordinaria

11.1 L’Assemblea Straordinaria, convocata almeno 15 giorni prima con le medesime modalità di quella Ordinaria, si riunisce per deliberare in merito a:

a) approvazione delle modifiche da apportare allo Statuto Sociale
b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione del CLAN2
b) scioglimento del CLAN2 e relative modalità di liquidazione.


Art.12 – Validità assembleare

12.1  L’Assemblea Ordinaria é validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera  con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto.
12.2 L’Assemblea Straordinaria é validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12.3 Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con  il voto dei presenti.
Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i ¾ dei Soci.


Art.13 – Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
13.2 Possono essere eletti i soli soci maggiorenni, regolarmente tesserati Fisi, in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
13.3  Gli eletti rimangono in carica per 4 esercizi e sono rieleggibili.
13.4  Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno le seguenti cariche:

      1. Presidente
      2. Vice Presidente
      3. Segretario
      4. Tesoriere
      5. Direttore Tecnico/Sportivo

13.5  Tutti gli incarichi sociali si intendono prestati a titolo gratuito.
I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’incarico.
13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno adottate a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
13.7  Le deliberazioni del Consiglio devono essere riportate sul Registro dei Verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.


Art.14 – Dimissioni


14.1 Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio sociale, venissero a mancare uno o più Consiglieri che comunque non superino la metà del Consiglio, questi verranno immediatamente sostituiti dai Soci che nel corso della precedente elezione siano risultati i primi non eletti; costoro resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
14.2 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
14.3 Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli adempimenti urgenti, nonché alla gestione dell’amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.


Art.15 – Convocazione del Consiglio Direttivo


15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza alcuna formalità.


Art.16 – Compiti del Consiglio Direttivo


16.1  Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci
b) nominare i Direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in tal caso questi ultimi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo
c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi a tutte le attività del CLAN2
d) approvare i programmi tecnici/sportivi/sociali
e) determinare le quote sociali
f) redigere il bilancio preventivo e quello consultivo da sottoporre all’Assemblea
g) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci e convocare l’Assemblea Straordinaria, qualora lo reputi necessario e nel rispetto dei quorum di cui all’Art. 8, comma 2
h) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari
i) realizzare le finalità dell’Associazione e attuare le delibere dell’Assemblea Generale dei Soci


Art.17 – Il Rendiconto

17.1  Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e esamina/approva quello consuntivo.
17.2 Il bilancio deve essere elaborato con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria del CLAN2.


Art.18 – Il Presidente

18.1  Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige il CLAN2, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne é il legale rappresentante.


Art.19 – Il Vice Presidente

19.1   Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.


Art.20 – Il Segretario

20.1 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.


Art.21 – Il Tesoriere

21.1  Il Tesoriere, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.


Art.22 – Il Direttore Tecnico/Sportivo

22.1 Il Direttore Tecnico/Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, sovrintende tutte le attività sportive del CLAN2.
22.2 Il Direttore Tecnico/Sportivo può essere coadiuvato da uno o più Direttori responsabili delle diverse attività tecniche e agonistiche, nominati dal Consiglio Direttivo.


Art.23 – Anno sociale

23.1  L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° giugno e terminano il 31 maggio dell’anno successivo.


Art.24 – I mezzi finanziari

24.1 I mezzi finanziari sono costituiti da:

a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo
b) proventi derivanti dalle attività organizzate dal CLAN2
c) eventuali elargizioni fatte da soci o da terzi
d) contributi di enti ed associazioni


Art.25 – Sezioni

25.1   L’Assemblea Ordinaria potrà costituire delle Sezioni, nei luoghi e con i metodi che riterrà più opportuni, al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.


Art.26 – Clausola Compromissoria

26.1 Tutte le controversie insorgenti tra il CLAN2 ed i Soci e tra i Soci medesimi, saranno demandate all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FISI.


Art.27 – Scioglimento

27.1 Lo scioglimento del CLAN2 è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ dei Soci aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione quindi di deleghe.
27.2 La richiesta di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento del CLAN2, deve essere presentata da almeno ¾ dei Soci con diritto di voto sempre con esclusione di deleghe.
27.3 L’Assemblea, all’atto di scioglimento del CLAN2 delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio del CLAN2.
27.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art.28 – Disposizioni generali

28.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono rispettivamente gli Statuti e i Regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali a cui il CLAN2 è affiliato e, in subordine, le norme del Codice Civile
28.2 Del presente Statuto il Presidente del CLAN2 firmerà 2 copie che, previa registrazione, verranno così conservate:

      • copia n° 1 depositata presso gli archivi sociali
      • copia n° 2        “              “      la F.I.S.I.

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